Calcio Palo-Cerignola: il giudice sportivo delibera una multa di 500€

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Durante la partita di domenica 17 dicembre, ci sono stati degli scontri che hanno determinato la sospensione della partita, nonostante il vantaggio dei biancocelesti per 2-1.

Ieri, mercoledì 20 dicembre è arrivato il parere del giudice sportivo,che comunica così i provvedimenti e la sanzione alla società sportiva palese.

Gara del 17/12/2017 CALCIO PALO – GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL

Il Giudice Sportivo;
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che: Al 15º del s.t. venivano espulsi n. 5 calciatori della società A.S.D. CALCIO PALO, di seguito indicati: SAGARRIGA VISCONTI MASSIMILIANO (20.02.1988) per gravi minacce ed ingiurie al Direttore di gara; LISO PIETRO PAOLO (29.06.1990) per gravi minacce, ingiurie e tentativo di colpire l’arbitro con un pugno; SERVEDIO PIETRO (04.04.1988) per gravi minacce, ingiurie e strattonamento del Direttore di gara; CIULLO GERARDO (11.05.1985) per ingiurie nei confronti del Direttore di gara; SCARAGGI DOMINGO (29.05.1988) per gravi ingiurie e minacce al Direttore di gara; rilevato che la società A.S.D. CALCIO PALO rimaneva in campo con soli 6 calciatori; rilevato che la forza pubblica sostitutiva, nella persona del Sig. AMERUOSO VITO, recatosi nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere spiegazioni, lo ingiuriava gravemente; rilevato che al termine della gara alcuni sostenitori della società A.S.D. CALCIO PALO impedivano temporaneamente al direttore di gara di lasciare la struttura sportiva e danneggiavano il veicolo da questi condotto, come da foto allegate al referto; rilevato che il direttore di gara, a termini di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara; visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle N.O.I.F.;

DELIBERA

1) di comminare alla A.S.D. CALCIO PALO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA;
2) di squalificare i seguenti calciatori: SAGARRIGA VISCONTI MASSIMILIANO (ASD CALCIO PALO) per nº3 giornate; LISO PIETRO PAOLO (ASD CALCIO PALO) per nº 6 giornate; SERVEDIO PIETRO (ASD CALCIO PALO) per nº 6 giornate; CIULLO GERARDO (ASD CALCIO PALO) per nº 2 giornate; SCARAGGI DOMINGO (ASD CALCIO PALO) per nº 2 giornate;
3) di inibire il Sig. AMERUOSO VITO sino al 28.02.2018;
4) di comminare alla ASD CALCIO PALO l’ammenda di Euro 500
“.

Fonte: https://www.calciowebpuglia.it/download/Giudice_Sportivo_2017-18/Cu43Sstampa.doc

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e repliche da parte di entrambe le società sportive.